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25 aprile | Il senso della "temporanea" limitazione dei diritti e delle libertà fondamentali

Pubblicato da: Categoria: CULTURA

23
APR
2020

Nel settantacinquesimo Anniversario della Liberazione, abbiamo bisogno più che mai di celebrare la nostra libertà. In un momento in cui siamo costretti all'isolamento per combattere un nemico invisibile, in cui la distanza sociale ci rende un po' più soli, possiamo e dobbiamo stringerci e sostenerci. Vogliamo riconoscerci gli uni negli altri, tornare a guardare al futuro con speranza, e per il momento per salvaguardare il diritto alla salute immaginiamo di celebrare il Giorno della Liberazione da una piazza virtuale.

Le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica derivante dal diffondersi del Covid-19 hanno interessato tutto il territorio nazionale, l’epidemia da Coronavirus ha cambiato, radicalmente la nostra vita. Per salvaguardare l’esistenza stessa di una intera comunità, sono stati emanati provvedimenti volti alla sospensione e limitazioni dei diritti fondamentali dei cittadini. 

Le libertà civili sono compresse da alcune settimane dalle norme eccezionali varate dal Governo a tutela della salute pubblica, giustificate e legittime se saranno limitate nel tempo. Esistono parametri giuridici per verificare se il potere dello Stato sia stato esercitato nel pieno rispetto della Costituzione repubblicana che quelle libertà si preoccupa di tutelare. Adottare misure momentanee collegate all’eccezionalità, fissata dalla legge primaria in ragioni esclusive di ordine sanitario o di sicurezza, vuol dire dover dare conto alla collettività della responsabilità di dover comprimere le libertà in funzione di uno scopo,

I principi fondamentali dell’ordinamento giuridico della Repubblica Italiana sono il fondamento su cui poggiano tutte le altre norme della Costituzione e, in generale, dell’ordinamento italiano. Non sono collocati all’inizio del testo in modo casuale. Esprimono un complesso di valori e di idee che devono guidare il legislatore, oltre che gli altri poteri dello Stato, al corretto esercizio della funzione legislativa, esecutiva e giurisdizionale. Il riconoscimento delle formazioni sociali come la famiglia, la scuola, le associazioni e le comunità religiose, e l’attribuzione ad esse degli stessi diritti dell’individuo, rappresentano un aspetto originale e fondante della Carta Costituzionale, che esprime in modo chiaro e definito i nostri diritti e le nostre libertà, descrivendone anche limitazioni e confini e rimarcando al contempo, deroghe ed eccezioni.

L’ordinamento italiano si basa sul principio di legalità e sul rispetto della riserva di legge. Nella Costituzione non è prevista espressamente la dichiarazione dello “stato di emergenza” ma esclusivamente “lo stato di guerra” e, solo quando ricorrono casi straordinari di necessità e urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, decreti legge. Oltre ad essere lo strumento più rapido e flessibile nella situazione attuale, è il mezzo più garantista in quanto coinvolge il Presidente della Repubblica, per l’emanazione dell’atto, mentre il decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 nasce come provvedimento volto ad introdurre misure su base locale (le zone rosse) e solo successivamente estese a tutto il territorio nazionale. Prevede infatti un elenco di disposizioni limitative della libertà personale e dei diritti fondamentali e, autorizza il capo del governo ad adottare ogni ulteriore misura di contenimento o di gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica. Spetta al Parlamento la conversione in legge.

Non sono stati sottovalutati i requisiti della necessità e dell’urgenza poiché il sistema sanitario italiano rischia di collassare con l’aumento esponenziale dei casi di contagio, e date le dimensioni del fenomeno epidemico su scala mondiale e l’interessamento di più ambiti e attività erano necessarie quanto urgenti misure per garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea. L’eclissi delle libertà costituzionali è temporaneamente condivisa dalle persone (tranne rare eccezioni) come le precauzioni e raccomandazioni predisposte dal governo. Necessaria anche la militarizzazione dei comuni pur dovendosi noi tutti, affidare al senso di responsabilità comune ed all’autodeterminazione, come più volte ribadito dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Pertanto, in una fase di crisi derivata da una emergenza sanitaria le linee guida sono state dettate dall’art. 2 Cost. in cui si proclama il principio che consiste nell’imposizione di doveri solidaristici che spingono il singolo ad uscire da una posizione di difesa egoistica dei propri interessi, per assumere un ruolo di membro responsabile della salute e vita collettiva. Nella parte finale si conclude che “la tenuta del sistema pare demandata al buon senso della collettività, nella consapevolezza che la stagione dei diritti, tipica dello Stato sociale, per una volta, deve lasciare spazio alla stagione dei doveri, primo tra tutti quello solidaristico”. Dall’art.13(libertà personale), l’art.16 (libertà di circolazione e soggiorno), l’art.17 (libertà di riunione) all’art.18 (il diritto di associazione), e ancora dall’art.19 (il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa), l’art.24 (il diritto di agire in giudizio e di difesa in giudizio), l’art.27 (sulla rieducazione del condannato) agli artt. 33-34 (il diritto all’istruzione e alla cultura), sono diritti e libertà indeboliti o annullati dai decreti legge vigenti attualmente.

È facile desumere lo scontro tra diverse forme di garanzie ovvero tra quelle libertà sancite dalla Costituzione garanti del rispetto delle libertà fondamentali, quali diritti connaturati alla persona, che preesistono all’ordinamento giuridico e che consentono all’individuo di esplicare liberamente la propria personalità; dall’altro lato c’è la tutela del diritto alla salute, ex art. 32 Cost, la quale costituisce un diritto fondamentale e indispensabile presupposto per il godimento di tutti gli altri diritti costituzionalmente protetti. La salute rappresenta non solo un diritto primario dell’individuo ma anche un interesse preminente della collettività che predispone, a questo scopo, adeguate misure per la sua protezione. Nessuna delle due assume in assoluto e a prescindere valore di ragione prevaricatrice, sottintendendo un’armonia e un equilibrio che sta agli organi esecutivo e legislativo risolvere. Se l’adozione delle misure restrittive delle libertà fondamentali e dei diritti è stata ordinata per la salvaguardia e della tutela del bene alla salute individuale e collettiva, i diritti contrapposti, necessitano di un bilanciamento. Non riuscire nel trovare l’equilibrio significherebbe, da parte dell’esecutivo di far prevalere la tutela delle ragioni collettive su quelle individuali, ledendo attraverso l’adozione permanente di strumenti forti, le ragioni e i valori della democrazia. La democrazia, quando affermata, non è un limite ma è la massima esaltazione del valore di una comunità. E con il Covid-19, abbiamo riscoperto anche il senso di comunità e una solidarietà concreta verso il prossimo “della porta accanto”. Si è fortificato il senso di appartenenza a un unico popolo. Le persone per strada, soprattutto quelle non conosciute si scambiano un saluto o si regalano un sorriso, anche se a distanza di sicurezza, come ai cassieri del supermercato. Nelle città, i giovani creano associazioni per aiutare gli anziani a fare la spesa. Si è riscoperta la famiglia e anche l’amicizia, quella vera e senza compromessi, quella legata all’affetto fraterno e alla comprensione profonda. Abbiamo cambiato lo sguardo verso le passioni, essenziali per partecipare alla “vita” della collettività. Molti hanno ricominciato a leggere libri, studiare l’inglese, a dipingere e chi sta imparando a cucinare. L’emergenza impone una gestione consapevole e prudente della nostra libertà, ritrovata in un momento in cui invece le nostre libertà individuali sono ridotte al minimo. È il momento di (ri)appropriarci del vero senso e del giusto valore della nostra libertà che abbiamo creduto di poter usare senza alcun limite, invece il senso del limite ci ha protetto.



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